Nello Studio usiamo strumenti di intelligenza artificiale. Riteniamo giusto che tu sappia dove, per farci cosa, con quali dati e con quali controlli. Questa pagina lo spiega senza formule di rito, perché una dichiarazione generica non aiuta nessuno a capire davvero.
Il quadro normativo esiste già ed è in vigore: l'articolo 13 della Legge 23 settembre 2025 n. 132, il Codice deontologico dei dottori commercialisti nella versione modificata il 21 novembre 2025, il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e il GDPR. Non stiamo anticipando obblighi futuri: stiamo dando conto di doveri che ci riguardano oggi.
L'intelligenza artificiale può assisterci nel lavoro strumentale. Non può sostituire la competenza, il giudizio e la responsabilità del professionista, e nel nostro Studio non lo fa.
La legge stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto, e che deve restare prevalente il lavoro intellettuale che è oggetto dell'incarico.
Il Codice deontologico va oltre e vieta espressamente al commercialista di usare questi sistemi in modo che sostituiscano la propria attività intellettuale e la valutazione o interpretazione dei fatti e delle norme. Chi se ne avvale, prosegue la norma, se ne assume pienamente la responsabilità e il controllo, con il dovere di verificare fonti e veridicità dei dati.
Tradotto: se un output è sbagliato, la responsabilità è nostra. Non dello strumento, non del fornitore. Ed è per questo che il rischio da governare non è soltanto l'errore dell'algoritmo, ma l'eccesso di delega: l'abitudine ad accettare un risultato che sembra plausibile senza averne verificato fonti, calcoli e coerenza.
Preferiamo dirti in quali attività questi strumenti entrano, invece di limitarci a dichiarare che li usiamo "nel rispetto della normativa".
| Ambito | Cosa fa lo strumento | Cosa facciamo noi |
|---|---|---|
| Ricerca normativa e di prassi | Individua norme, circolari e documenti di prassi potenzialmente pertinenti, propone sintesi e collegamenti | Leggiamo la fonte originale. Nessuna norma, sentenza o circolare entra in un nostro documento senza essere stata verificata sul testo ufficiale |
| Elaborazione di testi | Produce bozze e riformulazioni di comunicazioni, note e materiale informativo | Riscriviamo, correggiamo e ci assumiamo la responsabilità del contenuto finale. Il ragionamento professionale è nostro |
| Contabilità e gestionali | Riconoscimento automatico dei documenti, proposte di classificazione dei movimenti, riconciliazioni | Le proposte automatiche sono revisionate. Le scritture e le dichiarazioni sono controllate da una persona prima di essere trasmesse |
| Analisi di documenti | Estrae dati e informazioni da bilanci, contratti e documentazione voluminosa | Ricontrolliamo i dati estratti sul documento originale. L'interpretazione resta un'attività professionale |
| Riunioni | Trascrive e sintetizza incontri e call, quando i partecipanti ne sono informati | La trascrizione è un supporto alla memoria, non un verbale. Le decisioni sono ricostruite e confermate da noi |
| Comunicazione e newsletter | Assiste nella stesura di testi divulgativi e nell'organizzazione dei contatti | Ogni contenuto pubblicato passa da revisione umana e responsabilità editoriale. I dati e gli esempi numerici sono ricalcolati a mano |
Non affidiamo a sistemi automatici il giudizio professionale: la scelta di un'interpretazione normativa, la valutazione di una strategia, il parere su un'operazione, la decisione su cosa consigliarti. Non esistono nel nostro Studio processi decisionali interamente automatizzati che producano effetti su di te: nessuna decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, ai sensi dell'articolo 22 del GDPR.
Questo è il punto su cui le informative tendono a cavarsela con una riga. Proviamo a essere più precisi, perché il tema è concreto: usare uno strumento di intelligenza artificiale può comportare un trattamento di dati personali non solo quando i dati vengono scritti in una richiesta, ma anche quando sono contenuti nei documenti allegati, negli output generati, nei registri di utilizzo e nei metadati.
Il trattamento dei tuoi dati personali resta disciplinato dall'informativa privacy, che indica titolare, finalità, basi giuridiche, destinatari, tempi di conservazione e i diritti che puoi esercitare.
Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che riguardano fra l'altro i testi pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico e i contenuti generati o manipolati artificialmente.
La norma prevede che l'obbligo di dichiarazione non operi quando il contenuto sia stato sottoposto a un processo di revisione umana o di controllo editoriale e una persona fisica o giuridica ne detenga la responsabilità editoriale. È esattamente la nostra situazione, e vale la pena essere espliciti su cosa significhi: la firma da sola non basta, serve una revisione sostanziale.
Il riquadro di messaggistica presente sulle pagine non è un assistente automatico: dall'altra parte risponde una persona dello Studio. Se in futuro dovessimo introdurre un sistema conversazionale automatico, te lo diremmo prima che tu inizi a scrivere, come richiede la stessa norma europea.
Lo strumento di check-up fiscale disponibile su questo sito non utilizza intelligenza artificiale. È un calcolatore deterministico: applica alle risposte che inserisci un insieme di regole scritte da noi, derivate dalla normativa vigente, e a parità di risposte produce sempre lo stesso risultato. Non genera testo, non apprende dai dati inseriti, non elabora profili. Lo precisiamo perché strumenti simili vengono spesso presentati come "analisi con intelligenza artificiale": il nostro non lo è, e le stime che produce restano indicative e non sostituiscono l'esame della tua posizione reale.
Per ognuna di queste richieste: assistenza@casalisilvia.com.
Il Regolamento europeo chiede a chi utilizza questi sistemi di curare la competenza di chi li adopera. Il Codice deontologico stabilisce che il dovere di competenza comporta, per il professionista e per i suoi collaboratori, la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata. Sono due modi di dire la stessa cosa: non si può usare responsabilmente uno strumento che non si capisce.
Per questo abbiamo scelto un presidio proporzionato alle dimensioni dello Studio, e non un adempimento da archiviare:
Non è un elenco di adempimenti obbligatori per tutti indistintamente. È il modello organizzativo che abbiamo ritenuto adeguato alla nostra attività, e che ci permette di rendere il presidio concreto e dimostrabile, non dichiarato.
Per un periodo la domanda è stata: possiamo usare l'intelligenza artificiale nello studio? Oggi non è più quella. È: chi può utilizzarla, con quali strumenti, su quali dati, secondo quali regole e con quale controllo.
Il governo di questi strumenti non è un documento da firmare e archiviare. È un processo da applicare, aggiornare e poter dimostrare nel tempo. Questa pagina è la parte di quel processo che ti riguarda, ed è per questo che è pubblica.
Hai una domanda? ScrivimiLegge 23 settembre 2025, n. 132, "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", in vigore dal 10 ottobre 2025 — art. 13, "Disposizioni in materia di professioni intellettuali".
Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, art. 21, commi 8, 9 e 10, introdotti con delibera del Consiglio Nazionale del 20 novembre 2025 ed efficaci dal 21 novembre 2025 (Informativa CNDCEC n. 178/2025). Si vedano anche le indicazioni operative della guida "L'aiuto intelligente al commercialista" (Informativa CNDCEC n. 156/2025).
Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale — art. 4 (alfabetizzazione in materia di IA, applicabile dal 2 febbraio 2025) e art. 50 (obblighi di trasparenza, applicabile dal 2 agosto 2026), come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) — in particolare artt. 5, 13, 22, 28, 32 e 35, e Capo V per i trasferimenti verso Paesi terzi.